La mera estinzione del soggetto debitore dell’IVA non incide sulla possibilità, per l’amministrazione tributaria, di esercitare la propria pretesa nei confronti del terzo responsabile in solido.
La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza depositata l'11 dicembre 2025 (C-121/2024), è intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ed ha chiarito che, tale articolo, letto alla luce dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale la responsabilità del soggetto solidalmente tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto, ai sensi di tale articolo 205, può essere fatta valere dopo che il debitore di tale imposta ha cessato di esistere come soggetto di diritto, qualora sia dimostrato che il responsabile in solido summenzionato, pur esercitando esso stesso il proprio diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe versato l’imposta in parola.
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